Le norme e le leggi che regolano l’installazione di impianti elettrici in ambienti residenziali
(intendendo con questo termine anche le zone tecniche e gli spazi comuni di un complesso condominiale) sono molteplici. Cercheremo di riassumerle brevemente nel seguito.
Cogliamo inoltre l’occasione per richiamare un aspetto fondamentale, ma purtroppo molte volte disatteso, relativo al soddisfacimento delle prescrizioni normative e legislative. Lo scopo di un progettista c/o di un installatore elettrico è quello di realizzare un impianto funzionale, sicuro e che soddisfi le esigenze del proprio cliente (sia di natura tecnica che economica). La strada per eseguire un impianto sicuro è quella di rispettare quanto prescritto dalle norme CEI (o UNI) e dalle disposizioni legislative.
Spessocapita invece che lo scopo del progettista o dell’installatore diventi unicamente quello di rispettare le norme e le leggi cogenti, dimenticandosi della funzionalità dell’impianto nonché delle esigenze del proprio committente.
1.1. Norme
– Norma CHI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V
in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;
– Norma CEI 64-50 “Edilizia residenziale – Guida per l’integrazione degli impianti elettrici
utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati
negli edifici – Criteri generali”;
– Norma CEI 64-53 “Edilizia residenziale – Guida per l’integrazione degli impianti elettrici
utilizzatori c per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati
negli edifici – Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente residenziale”;
Guida CEI 31-35 “Atmosfere esplosive – Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo
di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI
31-87);
– Norma UNI EN 12464-1 “Illuminazione dei Luoghi di Lavoro – Parte 1: Posti di lavoro in
interni”.
.2. Leggi
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 -qua-
terdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’inteno degli edifici;
D.M. 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
D.P.R. n. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122”;
D.M. 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di
autorimesse e simili”;
D.lgs 81/08 e s.m.i. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
IMPIANTI ELETTRICI:
Le installazioni elettriche generalmente sono complesse; occorre quindi che gli impianti siano corredati di tutta la documentazione necessaria per la loro corretta identificazione e valutazione.
D.M.37/2008
Impianti soggetti all’obbligo della progettazione da parte di professionista iscritto agli Albi Professionali:
La documentazione deve essere conforme a quanto richiesto dalla Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”.
Il progetto deve contenere:
- Schemi elettrici
- Relazione tecnica
- Disegni planimetrici
Il progettista prima di iniziare il progetto dovrà richiedere al committente/proprietario classificazione dei locali, in modo da indicare le misure di prevenzione e sicurezza da adottare.
Detta classificazione viene di solito realizzata a mezzo planimetria timbrata e firmata dal Committente ed inglobata al progetto.
Impianti non soggetti all’obbligo di progetto:
Il tecnico dell’impresa installatrice deve produrre un elaborato tecnico costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.