Prima di procedere con la progettazione delle opere edili, è necessario interfacciarsi con le aziende di distribuzione dell’energia elettrica e con le società telefoniche al fine di coordinare opportunamente le attività necessarie per la fornitura dei servizi al complesso.
In taluni casi è inoltre necessario richiedere parere favorevole al comando dei vigili del fuoco (attività rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 quali, ad esempio, autorimesse di superficie superiore a 300 m2 o edifici con altezza antincendio superiore a 32 m). Infine, se sono presenti lavoratori dipendenti, è necessario denunciare l’impianto di terra ad Arpa ed Inail.
4.1. Aziende di distribuzione dell’energia elettrica
È sempre necessario concordare preventivamente le necessità di natura edile delle aziende di
distribuzione dell’energia elettrica, in particolare le caratteristiche di un’eventuale cabina di trasformazione MT/BT (solo nel caso di complessi condominiali), ubicazione dei vani contatori e tubazioni
per il passaggio dei cavi. Nel seguito si riassumono le prescrizioni e le richieste solitamente avanzate
dagli enti distributori.
4.1.1. Cabina di trasformazione
In fase di progettazione edile è necessario informarsi sulla necessità di predisporre un locale da adibire a cabina di trasformazione con apparecchiature abitualmente di proprietà del distributore stesso.
Detto locale deve essere dotalo di idonee caratteristiche antincendio, sistemi di raccolta e blocco della fuoriuscita all’esterno dell’olio di raffreddamento dei trasformatori MT/BT installati all’interno, cunicoli per il passaggio dei cavi, porte di ingresso e griglie di ventilazione approvate dall’ente distributore.
Nota: l’utilizzo di trasformatori in resina da parte delle aziende distributrici è pressoché nullo.
Le dimensioni e le caratteristiche di detto locale devono essere tassativamente concordate con l’ente distributore.
Figura 4.1. -Esempio di prospetto frontale cabina di trasformazione distributore
Figura 4.3. Esempio vista in sezione cabina di trasformazione distributore
4.1.2. Vano contatori (gruppi di misura)
Per complessi residenziali che necessitano di un numero di gruppi di misura inferiore a 4, il vano per il loro contenimento deve essere esterno all’abitazione (solitamente al confine della proprietà) in posizione “tecnicamente idonea” ovvero raggiungibile con automezzo anche in assenza degli utenti e ad una distanza dall’utenza servita inferiore a 100 m.
Tali gruppi devono essere alloggiati in appositi contenitori di materiale isolante le cui dimensioni minime vanno concordate con il Distributore.
Figura 4.4. – Esempio di contenitore isolante da esterno per gruppo di misura energia elettrica
Si può derogare a quanto sopra (i gruppi di misura possono essere installati all’interno dell’abitazione) se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
l’utente ha dichiarato che all’interno dell’abitazione servita sarà installato un impianto antintrusione collegato a stazione delle forze dell’ordine;
– l’utente ha dichiarato che all’interno dell’abitazione è presente una persona disabile.
Per un numero di gruppi di misura uguale o superiore a 4, invece, non esistono vincoli particolari per la loro posa all’interno di edifici. Nei complessi condominiali si realizza un locale ubicato
generalmente in vicinanza del corpo di scala, adatto al montaggio dei gruppi di misura. Nel caso di
un edificio con più corpi di scale, è possibile prevedere anche un locale unico per tutto l’edificio.
Il locale deve presentare una larghezza non inferiore a 1,5 m (per consentire movimenti agevoli durante le lavorazioni) ed una larghezza tale da permettere l’alloggiamento al suo interno anche di tutti gli avanquadri contatori (interruttori generali di utenza immediatamente a valle del gruppo di misura) a servizio sia dei singoli condomini che delle utenze comuni. Indicativamente si ritiene idonea una larghezza pari a circa 25 cm per ogni unità abitativa e 70 cm per ogni alimentazione di utenze comuni, da mettere in opera con un massimo di 2 file sovrapposte. Per quanto riguarda l’altezza non vi sono vincoli particolari purché non si scenda sotto i 2 metri.
Figura 4.5. – Dimensioni indicative parete contatori per un condominio di 12 appartamenti
I locali vano contatori devono essere chiusi a chiave, ma con chiave disponibile ad ogni utente ed accessibili al Distributore dagli spazi comuni anche in assenza degli utenti (esistono serrature ad uso esclusivo del distributore).
Nel locale possono trovare inoltre allocamento, previo opportuno aumento
delle dimensioni, il collettore principale di terra ed il quadro dei servizi comuni. Qualora il numero di utenze asservite sia ridotto, il locale vano contatori può essere sostituito da un armadio con porte e chiusura a chiave. Detto armadio deve essere tuttavia opportunamente ventilato per evitare il surriscaldamento dei componenti installati all’interno. I gruppi di misura dell’energia elettrica installati sia all’interno che all’esterno devono comunque presentare una distanza dai gruppi di misura di altri servizi (gas, acqua, ecc.) tale da consentire interventi manutentivi contemporanei di tutti gli enti interessati.
4.1.3. Percorso delle tubazioni ad uso azienda distributrice
L’interconnessione fra cabina di trasformazione e vano contatori avviene solitamente entro tubazioni interrate di diametro esterno 125 mm (la posa aerea è ormai praticamente stata abbandonata).
Per la posa di detti cavidotti è necessario rispettare le prescrizioni della norma CEI 11-17 “Norme
per gli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, linee in cavo”. In
aggiunta alle prescrizioni normative, viene richiesto che:
– anche i cavidotti posati a profondità superiore a 60 cm siano dotati di una protezione meccanica supplementare (tegolo o lastra);
– i cavidotti posati a profondità compresa fra 40 cm e 60 cm siano annegati in un getto di calcestruzzo (cemento magrone con dosaggio inferiore a 150 kg/m3);
– i cavidotti posati a profondità interiore a 40 cm o comunque transitanti all’interno dell’edificio servito (detto percorso dovrà sempre essere il più breve possibile) siano installati
all’interno di un tubo in acciaio dotato di una protezione meccanica supplementare (tegolo
o lastra);
– il percorso dei cavidotti dovrà essere tale da consentire un’agevole stesura dei cavi possibilmente senza dover ricorrere all’uso di pozzetti rompitratta;
– qualora fosse necessario ricorrere a pozzetti rompitratta, questi dovranno presentare dimensioni idonee (indicativamente 1000 x 1000 mm).
Qualunque sia la profondità di installazione dei cavidotti, è sempre consigliabile posare un nastro monitore ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi.
Particolare attenzione deve essere posta nel mantenimento delle distanze di sicurezza da cavi
afferenti ad altri servizi, tubazioni metalliche, serbatoi e cisterne di carburante. Si riporta nel seguito un riassunto delle principali prescrizioni normative (per completezza sono indicate anche quelle relative ai cavi direttamente interrati, sebbene questa soluzione non sia attuabile nei casi considerati):
– negli incroci con cavi interrati per telecomunicazioni la distanza di rispetto non deve essere
inferiore a 0,3 m e il cavo di segnale deve essere protetto per una lunghezza di almeno 1m
mediante una canaletta, un tubo o una cassetta metallica avente uno spessore di almeno 1
mm. Nei casi in cui non sia possibile, per validi motivi, rispettare questa distanza minima,
occorre proteggere con gli stessi criteri anche il cavo di energia. Se il cavo è sfilabile, perché
posato entro una tubazione di protezione che rende possibile un’eventuale sostituzione, non
è necessario seguire le prescrizioni sopraindicate;
la distanza minima di 0,3 m deve essere rispettata anche nei parallelismi tra i cavi di energia e di
telecomunicazione. Quando le distanze minime non possono essere rispettate occorre proteggere
il cavo di telecomunicazione con un tubo o una cassetta metallici e se la distanza risulta inferiore
a 0,15 m si rende necessaria una protezione supplementare anche per il cavo di energia;
negli incroci con tubazioni metalliche, i cavi di energia devono essere posti ad una distanza
minima di 0,5 m che può essere ridotta a 0,3 m se il cavo o il tubo metallico sono contenuti
in un involucro non metallico. La protezione può essere ottenuta per mezzo di calcestruzzo
leggermente armato oppure di elemento separatore non metallico come ad esempio una lastra
di calcestruzzo o di altro materiale rigido;
in presenza di connessioni su cavi direttamente interrati, le tubazioni metalliche devono di-
stare almeno un metro dal punto di incrocio oppure devono essere adottate le protezioni
supplementari indicate al punto precedente;
nei parallelismi, i cavi di energia e le tubazioni metalliche devono essere distanti fra loro non
meno di 0,30 m. Si può derogare a tali prescrizioni, previo accordo fra gli esercenti gli impianti, se la differenza di quota fra cavo e tubazione è superiore a 0,5 m o se viene interposto
fra gli stessi un elemento separatore non metallico;
in presenza di serbatoi contenti liquidi o gas infiammabili occorre adottare distanze di sicurezza non inferiori a 1 m dalla superficie esterna del serbatoio stesso;
le distanze di sicurezza con i cavi di energia che sono posati in tubo o condotto in presenza di
tubazioni per il trasferimento di fluidi infiammabili sono fissate dal D.M. 24 novembre 1984
“Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione
del gas naturale con densità non superiore a 0,8” e dovranno di volta in volta essere concordate con gli enti distributori del gas. Si evidenzia che per le condotte del gas con pressione di esercizio inferiore a 1,5 bar, sia negli incroci sia nei parallelismi, le distanze di rispetto non
devono essere inferiori a 0,5 m.
4.2. Società telefoniche
Nel caso di società telefoniche, è sempre necessario concordare preventivamente le opere necessarie al passaggio del cavo che occorre per il raccordo del corpo edificio e la rete stradale. A tal
fine, in occasione della presentazione della domanda di allacciamento telefonico, è opportuno fare
una richiesta per una visita di sopralluogo di un tecnico incaricato. Nel seguito verranno analizzate
le soluzioni standard solitamente adottate.
L’impianto telefonico (a monte di quello delle unità immobiliari) consta di:
– punto per terminali della rete telefonica;
– canalizzazione per il raccordo dell’edificio (inteso come l’insieme delle unità immobiliari
servite da un vano scale) alla rete telefonica;
– canalizzazioni montanti e cassette di derivazione.
4.2.1. Terminale della rete telefonica
Il terminale della rete telefonica è posto, solitamente, in un armadietto unificato ad incasso o a vista con sportello a serratura fornito dalle Società Telefoniche.
Figura 4.6. – esempio di armadio unificato per rete telefonica
L’armadietto per terminale unificato di rete deve essere raggiungibile senza l’ausilio di alcun tipo di scala (altezza circa 9CHT20 cm dal pavimento). Il raccordo fra armadietto di edificio e armadietto stradale esistente è realizzato con un cavidotto interrato in materiale isolante secondo la Norma CEI
EN 50086-2-4 (protetta con calcestruzzo, lastre o tegolo e posata ad una profondità di almeno 50 cm), la cui dimensione prevede un diametro non inferiore a 125 mm. Un eventuale percorso del cavidotto all’interno del corpo edilizio deve essere facilmente ispezionabile e liberamente accessibile in ogni momento ed in ogni punto.
4.2.2. Canalizzazione per il raccordo dell’edificio alla rete telefonica
Nel caso di complessi condominiali dotati di più vani scala, quasi sempre è previsto un ulteriore
terminale di rete ad incasso per ogni vano scala in corrispondenza della partenza delle colonne montanti. Ciascun terminale “di scala” deve essere raccordato col terminale di rete esterno all’edificio.
Detto raccordo viene solitamente realizzato con tubazioni in PVC pesante di diametro compreso fra 60 e 100 mm. In alternativa ciascun terminale “di scala” viene raccordato direttamente con
l’ armadietto unificato stradale con le modalità indicate al punto precedente (Terminale della rete telefonica).
4.2.3. Canalizzazioni montanti e cassette di derivazione
Devono essere realizzate anche le colonne montanti necessarie per la posa dei cavi telefonici
per il collegamento dei singoli utenti al terminale della rete telefonica. Tali canalizzazioni devono raggiungere i vari piani del corpo edilizio in corrispondenza dei pianerottoli entro una cassetta di derivazione installata ad altezza raggiungibile senza l’ausilio di scale. Come soluzione di minimo abitualmente accettata (per ciascun vano scala) se si utilizzano come canalizzazioni tubi protettivi, si può fare riferimento alla tabella sottostante:
numero unità abitative | Colonna montante |
Fino a 10 | n. 1 tubo 32 mm |
Da 10 a 24 | n. 2 tubo <I> 32 mm |
Oltre 24 | è sempre necessario esaminare congiuntamente alla Società Telefonica quale sia la soluzione più conforme alle rispettive esigenze |
Tabella 4.4. — Colonne montanti impianti telefonico
Tuttavia, stante la continua evoluzione del settore delle telecomunicazioni, è oggigiorno preferibile disporre per ciascuna unità abitativa una tubazione dedicata di diametro 25 mm che raggiunga direttamente il terminale.
Detta tubazione potrà essere in futuro utilizzata per eventuali collegamenti in fibra ottica o per reti di trasmissione dati cittadine (soluzioni ad oggi avveniristiche, ma molto
probabili in futuro).
Inoltre, la Società Telefonica richiede generalmente al costruttore di posare i cavi telefonici di
collegamento utente. Tali cavi nel tratto che va dall’armadietto, posto alla base delle montanti, fino alla prima scatola posta nell’appartamento, non devono presentare interruzioni. 1 collegamenti, presso l’armadietto, devono essere numerati, possibilmente con il numero dell’interno dell’appartamento.
Infine è opportuno predisporre terminale telefonico nodo equipotenziale per consentire il masse dell’impianto telefonico all’impianto di terra unico dell’edificio.
4.3. Vigili del fuoco
Rientrano nell’ambito di applicazione del D.RR. n. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, le seguenti attività:
– Attività 74.1 .A: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido
o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW);
– Attività 74.2.B: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido
o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW);
– Attività 74.3.C: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido
o gassoso con potenzialità superiore a 700 kW;
– Attività 75.1 .A: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluri-piano c meccanizzati, con
superficie compresa ira 300 m2 a 1000 m2;
Attività 75.2.B: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluri-piano e meccanizzati, con
superfìcie compresa tra 1000 m2 e 3000 m2;
– Attività 75.4.C: Autorimesse pubbliche c private, parcheggi pluri-piano e meccanizzati, con
superficie superiore a 3000 m2;
– Attività 77.1 .A: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m (fino
a 32 m);
– Attività 77.2.B: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 32 m (fino
a 54 m);
– Attività 77.3.C: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 54 m.
Gli adempimenti richiesti per il soddisfacimento delle prescrizioni WFF riguardano in generale tutte le componenti dell’edificio e quindi non solo gli impianti elettrici.
Per quanto concerne gli impianti tecnici il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco può richiedere elaborati grafici di progetto. Detti elaborati, per gli impianti elettrici, sono costituiti principalmente da planimetrie, schemi dei quadri elettrici, documentazione inerente l’impianto di illuminazione di sicurezza e dalle dichiarazioni di conformità secondo D.M. n. 37/2008.
V 4.4. Arpa ed Inail
11 condominio c soggetto agli obblighi del D.P.R. n. 462/2001 e deve quindi denunciare il proprio impianto di terra ad Aipa ed Inail (ex Tspels) nonché richiedere la verifica periodica ad organismo notificato solo se ha il portiere o altro personale subordinato alle proprie dipendenze.